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Piano
degli interventi urgenti in materia di prevenzione
e lotta all'AIDS
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132,
8 giugno 1990.
Articolo
1 - Piano
di interventi contro l'AIDS.
Articolo 2 - Interventi
in materia di costruzioni e ristrutturazioni.
Articolo
3 - Conferenze regionali.
Articolo
4 - Norme in materia di personale.
Articolo
5 - Accertamento dell'infezione.
Articolo
6 - Divieti per i datori di lavoro.
Articolo
7 - Protezione dal contagio professionale.
Articolo
8 - Comitato interministeriale per la lotta
all'AIDS.
Articolo
9 - Programmi delle Regioni e delle Province
autonome.
Articolo
10 - Entrata in vigore.
Articolo
1
Piano di interventi
contro l'AIDS.
1. Allo scopo
di contrastare la diffusione delle infezioni
da HIV mediante le attività di prevenzione
e di assicurare idonea assistenza alle persone
affette da tali patologie, in particolare quando
necessitano di ricovero ospedaliero, è
autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi,
nell'ambito dell'apposito piano ministeriale
predisposto dalla Commissione nazionale per
la lotta contro l'AIDS:
a) interventi
di carattere poliennale riguardanti la prevenzione,
l'informazione, la ricerca, la sorveglianza
epidemiologica ed il sostegno dell'attività
del volontariato, attuati con le modalità
previste dall'azione programmata del Piano sanitario
nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei
limiti degli stanziamenti ivi previsti anche
a carico del bilancio del Ministero della Sanità;
b) costruzione
e ristrutturazione dei reparti di ricovero per
malattie infettive, comprese le attrezzature
e gli arredi, la realizzazione di spazi per
attività di ospedale diurno e l'istituzione
o il potenziamento dei laboratori di virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali,
nonché nelle cliniche ed istituti previsti
dall'Art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, per un ammontare complessivo massimo di
lire 2.100 miliardi, con priorità per
le opere di ristrutturazione e con graduale
realizzazione delle nuove costruzioni, secondo
le indicazioni che periodicamente verranno date
dallaCommissione nazionale per la lotta contro
l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome e il Consiglio sanitario nazionale,
in relazione alle previsioni epidemiologiche
e alle conseguenti esigenze assistenziali;
c) assunzione
di personale medico e infermieristico a completamento
degli organici delle strutture di ricovero di
malattie infettive e dei laboratori di cui alla
lettera b), e del personale laureato non medico
e tecnico occorrente per gli stessi laboratori
negli ospedali, nonché nelle cliniche
ed istituti di cui all'Art. 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione
degli standard indicati dal decreto ministeriale
13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, fino
ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi,
a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;
d) svolgimento
di corsi di formazione e di aggiornamento professionale
per il personale dei reparti di ricovero per
malattie infettive e degli altri reparti che
ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori
dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza
e con corresponsione di un assegno di studio
dell'importo di lire 4 milioni lordi annui,
fino ad una spesa annua complessiva di lire
35 miliardi;
e) potenziamento
dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti
mediante la graduale assunzione di unità
di personale sanitario e tecnico, da ripartire
tra le regioni e le province autonome in proporzione
alle rispettive esigenze, fino ad una spesa
complessiva annua di lire 38 miliardi a regime
e di lire 20 miliardi per l'anno 1990;
f) potenziamento
dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione
sessuale mediante la graduale assunzione di
unità di personale sanitario e tecnico,
da ripartire tra le regioni e province autonome
in proporzione alle rispettive esigenze, fino
ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi,
a regime;
g) potenziamento
dei ruoli del personale dell'Istituto superiore
di sanità. Per far fronte alle esigenze
di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di cui alla presente legge,
le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto
superiore di sanità previstedalla tabella
B, quadro I lettere a) e b), quadro II lettere
a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV,
annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519 e successive
modificazioni, sono incrementate, a partire
dal 1° gennaio 1991, rispettivamente di
4, 20, 5, 5, 5 e 20 unità.
Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5
milioni in ragione d'anno, si provvede mediante
quota parte delle maggiori entrate di cui al
successivo periodo. Le tariffe dei servizi a
pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore
di sanità sono adeguate entro il 31 dicembre
1990, con la procedura di cui al comma terzo
dell'Art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519,
in modo da assicurare un gettito in ragione
d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni.
Le unità di personale di cui ai quadri
II, III e IV, portati in aumento, potranno essere
reperite, in deroga alle vigenti disposizioni,
mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi
espletati nell'ultimo quinquennio.
2. Le unità
sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali,
promuovono la graduale attivazione di servizi
per il trattamento a domicilio dei soggetti
affetti da AIDS e patologie correlate, finalizzati
a garantire idonea e qualificata assistenza
nei casi in cui, superata la fase acuta della
malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale
e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso
il domicilio dei pazienti. Il trattamento a
domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il
tempo necessario, del personale infermieristico
del reparto ospedaliero da cui è disposta
la dimissione che opererà a domicilio
secondo le stesse norme previste per l'ambiente
ospedaliero con la consulenza dei medici del
reparto stesso, la partecipazione all'assistenza
del medico di famiglia e la collaborazione,
quando possibile, del volontariato e del personale
infermieristico e tecnico dei servizi territoriali.
Il trattamento a domicilio, entro il limite
massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni
e le province autonome in proporzione alle rispettive
esigenze ed entro il limite di spesa complessiva
annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire
20 miliardi per il 1990, può essere attuato
anche presso idonee residenze collettive o case
alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato
o ad organizzazioni assistenziali diverse all'uopo
convenzionate o a personale infermieristico
convenzionato che opererà secondo le
indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero.
Le modalità di convenzionamento sono
definite da un apposito decreto ministeriale.
3. Gli spazi
per l'attività di ospedale diurno, da
realizzare secondo le previsioni del comma 1,
lettera b), sono funzionalmente aggregati alle
unità operative di degenza, nel rapporto
di un posto di assistenza a ciclo diurno per
ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loropienamente
equivalenti agli effetti degli standard di personale.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare
ai sensi dell'Art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, sono stabiliti criteri uniformi
per l'attivazione da parte delle unità
sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo
diurno negli ospedali, con particolare riguardo
ai reparti di malattie infettive e alle specifiche
esigenze di diagnosi e cura delle infezioni
da HIV, nonché criteri uniformi per l'attivazione
dei servizi di cui al comma 2 e sugli organici
relativi.
4. Nelle singole
regioni e province autonome, gli interventi
di costruzione e ristrutturazione dei posti
letto e quelli di adeguamento degli organici,
entro le complessive previsioni quantitative
stabilite al comma 1, lettere b) e c), possono
essere realizzati anche in altri reparti che
siano prevalentemente impegnati, secondo i piani
regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS,
per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche.
5. Al finanziamento
degli interventi di cui al comma 1, lettera
b), si provvede con operazioni di mutuo, con
la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con
gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalità e procedure da stabilirsi
con decreto del Ministro del tesoro. I finanziamenti
predetti sono iscritti in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della
sanità. Alla relativa gestione si provvede
con le modalità di cui al comma 1 dell'Art.
5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1988, n. 109. All'onere di ammortamento
dei mutui, valutato in ragione di lire 250 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte
in relazione alla mancata utilizzazione della
quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per
il 1988 dal comma 5 dell'Art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67.6. Al finanziamento degli
interventi di cui al comma 1, lettere c), d)
ed e), e al comma 2 si provvede con quote del
fondo sanitario nazionale di parte corrente,
che vengono vincolate allo scopo.
7. l finanziamento
degli interventi di cui al comma 1, lettera
f), si fa fronte con gli stanziamenti di cui
al capitolo 2547 dello stato di previsione del
Ministero della sanità.
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Articolo
2
Interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni.
1. In considerazione
della eccezionale urgenza degli interventi in
materia di strutture ospedaliere per malattie
infettive, sulla base del fabbisogno di posti
letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale
della Commissione nazionale per la lotta contro
l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico
stimato di tale patologia, all'attuazione degli
interventi necessari si provvede con le modalità
di cui al presente articolo.
2. In relazione
alle indicazioni tecniche della Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni
e le province autonome determinano e comunicano
al Ministro della sanità, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la distribuzione
e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione
edilizia e di edificazione di nuove strutture
per malattie infettive. In caso di mancata osservanza
del termine, decide sulla materia il Ministro
della sanità, sentita in via di urgenza
la Commissione nazionale per la lotta contro
l'AIDS.
3. Il CIPE, su
proposta del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, approva entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il programma degli interventi,
suddiviso per regioni e province autonome e
con l'indicazione delle localizzazioni e del
dimensionamento delle strutture da realizzare.
Con la stessa deliberazione il CIPE individua
tra società con idonea qualificazione
uno o più soggetti incaricati dell'espletamento,
in concessione di servizi, dei compiti organizzativi
afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione
del CIPE è resa esecutiva con decreto
del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della
sanità. La dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza
è implicita per tutte le opere indicate
nel decreto. La convenzione con il soggetto
o i soggetti incaricati concessionari è
stipulata dal Ministro della sanità sentito
il Ministro dei lavori pubblici.
4. Il concessionario
o i concessionari, anche mediante affidamento
di incarichi professionali, provvedono: al compimento
di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi
gli studi geologici e le espropriazioni; alla
redazione dei progetti; all'assistenza ed istruttoria
relativa agli appalti; alla direzione dei lavori,
alla contabilità e all'assistenza fino
ai collaudi. Il concessionario o i concessionari
rispondono, altresì, mediante la previsione
di penalità contrattuali, di eventuali
carenze progettuali, nonché del rispetto
dei tempi convenuti per le opere da eseguire.
5. Il nucleo
di valutazione di cui all'Art.20, comma 2, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, esprime sui singoli
progetti il parere di conformità per
quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari
e di coerenza con il programma nazionale. Sui
progetti predisposti dal concessionario o dai
concessionari il parere del nucleo di valutazione
si estende, altresì,alla congruità
della soluzione, ai prezzi applicati, alle singole
categorie di opere e ai tempi
di realizzazione.
6. Alla esecuzione
degli interventi si provvede mediante contratti
di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi
dell'Art. 3 della legge 17 febbraio 1987, n.
80, tra imprese di costruzione, anche cooperative,
consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese,
in possesso dei requisiti minimi di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativi
ivi indicati. Per le opere di minore consistenza
e comunque inferiori a 20 miliardi o nell'eventualità
di opere da realizzare in sedi con lavori già
in corso, si provvede utilizzando le più
adeguate modalità previste dalla normativa
vigente in materia di esecuzione delle opere
pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente
riguardare il complesso delle opere e forniture
necessarie per il funzionamento delle strutture
di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature
egli arredi, nonché gli impianti e le
attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica
per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare,
ove mancanti, nei centri ospedalieri di più
alta qualificazione.
7. Delle commissioni
giudicatrici delle gare di cui al comma 6 fanno
parte un rappresentante del Ministro della sanità
e un rappresentante del Ministro dei lavori
pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro della sanità,
nomina con propri decreti le commissioni di
collaudo e assicura l'esercizio delle funzioni
di alta sorveglianza.
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Articolo
3
Conferenze regionali.
1. Per consentire
l'immediata realizzazione degli interventi previsti
dalla presente legge, il Ministro della sanità
promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita
conferenza alla quale partecipano i responsabili
dei competenti uffici delle amministrazioni
e degli enti statali, regionali e locali comunque
tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni,
approvazioni, concessioni e nulla osta previsti
da leggi statali e regionali.
2. La conferenza
acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilità dei progetti con le
esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche
e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione
si esprime su di essi nella seduta all'uopo
convocata.
3. L'approvazione
assunta all'unanimità sostituisce ad
ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta
previsti dalle leggi statali e regionali. Ad
essa si applicano le disposizioni di cui ai
commi primo, quarto e quinto dell'Art. 1 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.
4. In assenza
di unanimità e su motivata richiesta
del Ministro della sanità, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio
medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti
previsti dal comma 3.
5. Non sono comunque
derogabili le norme della legge 13 settembre
1982, n. 646 e successive modificazioni, nonché
i vincoli di inedificabilità e le prescrizioni
sostanziali contenute in vincoli previsti dalle
leggi in materia paesaggistica, ambientale e
storico-monumentale.
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Articolo
4
Norme in materia di personale.
1. Nei limiti delle dotazioni organiche e di
spesa di cui all'Art. 1, comma 1, lettera c),
alla copertura di posti vacanti di personale
medico e laureato nelle strutture di ricovero
per malattie infettive e nei laboratori nel
triennio 1990-1992, si provvede, in deroga alle
vigenti disposizioni, mediante pubbliche selezioni
regionali per titoli, da effettuarsi a cura
di apposita commissione nominata dall'assessore
alla sanità della regione o provincia
autonoma e composta dallo stesso assessore o
da un suo rappresentante, con funzioni di presidente,
da un professore universitario titolare di cattedra
di malattie infettive, da un rappresentante
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
del capoluogo di regione o della provincia autonoma,
da un funzionario dirigente del Ministero della
sanità designato dal Ministro, da un
medico di ruolo in posizione apicale, incluso
nell'elenco nazionale della disciplina delle
malattie infettive, e da un funzionario della
carriera amministrativa della regione o provincia
autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano
alle selezioni i criteri di valutazione dei
titoli previsti dalle vigenti disposizioni per
i corrispondenti pubblici concorsi, con particolare
considerazione, nell'ambito del curriculum formativo,
alle attività svolte nel settore delle
infezioni da HIV. Il bando per la prima selezione
è emanato, per i posti disponibili, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Si applica, in caso di inadempienza,
il disposto di cui al comma 2 dell'Art. 6 della
legge 23 ottobre 1985, n. 595.
2. Nei limiti
delle dotazioni organiche e di spesa di cui
all'Art. 1, comma 1, lettera c), e in deroga
alle vigenti disposizioni, alla copertura dei
posti vacanti del personale non mediconelle
strutture di ricovero per malattie infettive,
nel triennio 1990-1992, si provvede mediante
pubbliche selezioni per titoli presso ciascuna
unità sanitaria locale. Si applicano
a tali selezioni le norme vigenti, per i corrispondenti
pubblici concorsi, in materia di composizione
delle commissioni esaminatrici e di criteri
di valutazione dei titoli, con particolare considerazione,
nell'ambito del curriculum formativo, alle attività
svolte nel settore delle infezioni da HIV.
3. Le unità
sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa
di cui all'Art. 1, comma 1, lettera d), organizzano
annualmente corsi di formazione e di aggiornamento
per il personale ch opera presso i reparti ospedalieri
di malattie infettive, con specifico riferimento
ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività
di assistenza, ai problemi psicologici e sociali
e a quelli che derivano dal collegamento funzionale
nel trattamento a domicilio. Il Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione
e
l'effettuazione dei corsi, nonché le
modalità di erogazione dell'assegno da
corrispondere ai partecipanti.
4. Con le stesse
procedure previste dal presente articolo si
provvede alla assunzione delle unità
di personale sanitario e tecnico di cui all'Art.
1, comma 1, lettera f), del personale dei laboratori
di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b), e del
personale occorrente per l'adeguamento degli
organici nei reparti di cui all'Art. 1, comma
4, utilizzando, per le commissioni di cui al
comma 1 del presente articolo, docenti universitari
e medici delle specifiche discipline.
5. Per far fronte
alle esigenze assistenziali connesse agli interventi
previsti dalla presente legge e nei limiti dei
posti previsti nelle piante organiche, le unità
sanitarie locali possono provvedere, in deroga
alle vigenti disposizioni, all'assunzione per
chiamata diretta di infermieri professionali,
con rapporto di lavoro a tempo parziale, da
reperirsi tra gli infermieri professionali in
quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti
d'età per il pensionamento. Le assunzioni
per chiamata diretta sono possibili solo qualora
le procedure di reclutamento per titoli previste
dal comma 2 non abbiano coperto le dotazioni
organiche disponibili. Il reclutamento per chiamata
diretta è effettuato sulla base di graduatorie
per titoli. Il rapporto di lavoro è disciplinato
con contratto di diritto privato a tempo determinato
e con la tutela previdenziale propria di tale
tipo di rapporto.
6. L'assunzione
ha luogo sulla base di graduatorie predisposte
dai coordinatori amministrativi e sanitari tenendo
conto dei punteggi previsti dalle vigenti norme
sui pubblici concorsi per i titoli di carriera,
di studio ed accademici.
7. Il trattamento
giuridico ed economico del predetto personale
viene definito nell'ambito della contrattazione
per il comparto del Servizio sanitario nazionale.
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Articolo
5
Accertamento dell'infezione.
1. Gli operatori
sanitari che, nell'esercizio della loro professione,
vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero
di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da stato morboso, sono tenuti a prestare la
necessaria assistenza adottando tutte le misure
occorrenti per la tutela della riservatezza
della persona assistita.
2. Fatto salvo
il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica
nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie
ivi previste, la rilevazione statistica della
infezione da HIV deve essere comunque effettuata
con modalità che non consentano l'identificazione
della persona. La disciplina per le rilevazioni
epidemiologiche e statistiche è emanata
con decreto del Ministro della sanità
che dovrà prevedere modalità differenziate
per i casi di AIDS e i casi di sieropositività.
3. Nessuno può
essere sottoposto, senza il suo consenso, ad
analisi tendenti ad accertare l'infezione da
HIV se non per motivi di necessità clinica
nel suo interesse. Sono consentite analisi di
accertamento di infezione da HIV, nell'ambito
di programmi epidemiologici, soltanto quando
i campioni da analizzare siano stati resi anonimi
con assoluta impossibilità di pervenire
alla identificazione delle persone interessate.4.
La comunicazione di risultati di accertamenti
diagnostici diretti o indiretti per infezione
da HIV può essere data esclusivamente
alla persona cui tali esami sono riferiti.
5. L'accertata
infezione da HIV non può costituire motivo
di discriminazione, in particolare per l'iscrizione
alla scuola, per lo svolgimento di attività
sportive, per l'accesso o il mantenimento di
posti di lavoro.
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Articolo
6
Divieti per i datori di lavoro.
1. È vietato
ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo
svolgimento di indagini volte ad accertare nei
dipendenti o in persone prese in considerazione
per l'instaurazione di un rapporto di lavoro
l'esistenza di uno stato di sieropositività.
2. Si applica
alle violazioni delle disposizioni contenute
nel comma 1 il sistema sanzionatorio previsto
dall'Art. 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
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Articolo 7
Protezione dal contagio professionale.
1. Il Ministro
della sanità, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emana,
sentiti la Commissione nazionale per la lotta
contro l'AIDS e l'Istituto superiore di sanità,
un decreto recante norme di protezione dal contagio
professionale da HIV nelle strutture sanitarie
ed assistenziali, pubbliche e private.
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Articolo
8
Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS.
1. E' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS,
presieduto dal Presidente del Consiglio o da
un suo delegato, del quale fanno parte i Ministri
della sanità, per gli affari sociali,
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, della pubblica istruzione, del
lavoro e della previdenza sociale della difesa,
di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori
pubblici.
2. Il Comitato
interministeriale coordina gli interventi per
la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS
e indica le misure necessarie per adattare gli
interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni
della epidemia da HIV.
3. Il Governo
riferisce annualmente al Parlamento sullo stato
di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare
l'infezione da HIV.
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Articolo
9
Programmi delle Regioni e delle Province autonome.
1. Le regioni
e le province autonome, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono i programmi per le attività
di cui all'Art. 1, comma 1, lettere c), d),
e) e f), e comma 2. Decorso tale termine senza
che siano stati adottati da parte delle regioni
e delle province autonome i suddetti programmi,
il Ministro della sanità procede alla
nomina di commissari per il compimento degli
atti necessari.
2. Le regioni
e le province autonome, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
utilizzando personale già in servizio
o personale in posizione di comando dalle unità
sanitarie locali, istituiscono centri di riferimento
aventi il compito di coordinare l'attività
dei servizi e delle strutture interessate alla
lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza
epidemiologica e di pianificare gli interventi
di informazione e formazione. Laresponsabilità
dei centri deve essere affidata a personale
medico che sia almeno in possesso dell'idoneità
nazionale per le funzioni di primario di malattie
infettive.
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Articolo 10
Entrata in vigore.
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
HIV e la
normativa italiana - Legge 135 - 5 giugno 1990.pdf
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